L’articolo 379, comma 3, vigente sin dal 16 marzo 2019, ha modificato il regime di prima nomina nelle srl dell’organo di controllo e/o del revisore.
In particolare, la nomina è obbligatoria nel caso in cui la Srl:
- sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- abbia superato, per due esercizi consecutivi, almeno uno dei limiti (totale dell’attivo 4 milioni; ricavi 4 milioni; dipendenti mediamente occupati 20 unità).
Sin dal 2019, infatti, le società sono obbligate a istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati a rilevare tempestivamente la crisi di impresa e la perdita della continuità e ad attivarsi per l’adozione di opportuni provvedimenti risolutivi.
Pertanto, la nomina dell’organo di controllo favorisce la realizzazione del sistema ideato nell’articolo 2086 del Codice civile e, in combinazione con quanto previsto nel Codice della crisi, consente di conseguire l’obiettivo della emersione tempestiva delle situazioni di crisi, dal momento che l’organo di controllo è tenuto a effettuare la segnalazione circa le condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario in cui si trova la società all’organo di amministrazione, attivando con quest’ultimo un intenso scambio di informazioni per favorire la soluzione della crisi.
Nello specifico, l’originaria versione dell’articolo 379, comma 3, del Codice della crisi prevedeva che le srl già costituite alla data di entrata in vigore della medesima, al ricorrere delle condizioni in cui si rende obbligatoria la nomina per il superamento dei limiti dimensionali di cui all’articolo 2477 dovevano provvedere entro nove mesi dalla data di entra in vigore della norma, vale a dire entro il 16 dicembre 2019.
Con l’articolo 51-bis del Dl 34/2020, l’articolo in questione è stato modificato cambiando le parole “entro il 16 dicembre 2019” con “entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2021“.
Tuttavia, l’articolo 1 bis, inserito in sede di conversione del Dl 118/2021 ha previso un’ulteriore proroga per la nomina degli organi di controllo, consentendo alle società che non vi avessero già provveduto, di differire la possibilità di nominare alla data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 20221, ovvero nel corso del 2023.