Lavoro e Sostegni Bis

Lavoro e Sostegni Bis

Il DL Sostegni Bis ha introdotto novità importanti in materia di Cassa integrazione e proroga del divieto di licenziamento. Inoltre viene disciplinato il “contratto di rioccupazione” e virne introdotto un aumento straordinario dell’indennità NASPI sino al prossimo 31 dicembre.

Ma andiamo ad analizzare nello specifico punto per punto:

Cassa integrazione

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Il DL prevede la possibilità di accedere a 26 settimane di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), nel periodo tra la data di entrata in vigore del Decreto ed il 31 dicembre 2021.

A chi è rivolta la misura?

La misura è rivolta ai datori di lavoro privati di cui all’articolo 8 comma 1 del “Sostegni”.

In particolare, coloro che riducono o sospendono l’attività per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19 ed accedono pertanto alla CIG ordinaria.

Nel caso in cui abbiano subito un calo del fatturato pari al 50% nel primo semestre 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019, possono accedere alla CIGS.

Comunque vi sono dei requisiti che devono essere rispettati per poter accedere alla misura:

  • La riduzione media dell’orario di lavoro per i dipendenti in Cassa non potrà essere superiore all’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile;
  • Ciascun lavoratore non potrà subire una riduzione di orario superiore al 90%, con riferimento all’intero periodo interessato dalla CIGS.

Inoltre, i dipendenti in Cassa integrazione avranno diritto, per le ore non lavorate, ad un trattamento economico a carico dell’INPS in misura pari al 70% della retribuzione che sarebbe loro spettata in caso di attività ordinaria.

Nessuna proroga al divieto di licenziamento

Nelle novità presenti nella bozza del Sostegni Bis vi era la possibilità di una proroga al blocco dei licenziamenti rispetto all’attuale prevista per il 30 giugno 2021.

Tuttavia, questa proroga non è presente all’interno del decreto.

Contratto di rioccupazione

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Per incentivare il reinserimento lavorativo dei disoccupati dopo l’emergenza COVID, il decreto introduce la possibilità di stipulare un contratto di rioccupazione a tempo indeterminato.

La scadenza, in questo caso, è fissata al 31 ottobre 2021.

Ma che cosa prevede il contratto di rioccupazione?

Il contratto di rioccupazione deve essere stipulato in forma scritta ed ha lo scopo di definire un progetto individuale di inserimento per la durata di 6 mesi. L’obiettivo del progetto è quello di adeguare le competenze dell’interessato al contesto lavorativo.

Anche in questo caso possono essere applicate le sanzioni previste in caso di licenziamento illegittimo.

Una volta che si è concluso il periodo di inserimento, entrambe le parti possono recedere dal contratto, nel rispetto del preavviso.

Se l’azienda o il lavoratore non interrompono il rapporto, questo prosegue come un ordinario contratto a tempo indeterminato.

Sgravio per contratti di rioccupazione

Dopo avere stipulato contratti di rioccupazione, le aziende hanno diritto all’esonero totale dei contributi INPS a carico delle stesso per un periodo di 6 mesi.

Lo sgravio è riconosciuto nel limite massimo di 6 mila euro annui.

La misura è negata a coloro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, abbiano fatto ricorso a:

  • Licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo;
  • Licenziamenti collettivi;

A fronte delle dimissioni dell’interessato, il datore ha diritto allo sgravio per il periodo di effettiva durata del rapporto.

NASPI

In materia di indennità di disoccupazione NASPI, il Sostegni Bis prevede la sospensione, sino al 31 dicembre 2021, della riduzione del 3% mensile dell’importo del sussidio, a partire dal quarto mese di fruizione.

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