Il nuovo sistema di registrazione per il pegno mobiliare non possessorio è sul punto di essere attivato.
Infatti, il quadro normativo si è arricchito di una disposizione emanata dal direttore dell’Agenzia delle Entrate con il provvedimento 120760/2023, che stabilisce le modalità di pagamento delle imposte necessarie per espletare le formalità del registro.
Qual è la differenza con il pegno “tradizionale”?
Il pegno non possessorio rappresenta un’importante innovazione nel settore delle garanzie per le operazioni di finanziamento alle imprese: a differenza del pegno “tradizionale”, non comporta la privazione del bene soggetto a pegno; inoltre, il pegno deve essere concesso da un’impresa registrata nel Registro delle Imprese (dove deve essere iscritto anche il debitore, se diverso dal concedente del pegno).
Cosa è incluso del pegno non possessorio?
Il pegno non possessorio può riguardare una vasta gamma di beni: in pratica, tutti i prodotti e gli strumenti relativi all’attività dell’impresa (compresi i beni immateriali e gli strumenti finanziari), ad eccezione dei beni mobili registrati.
La rotatività della garanzia:
Un’altra caratteristica importante è la rotatività della garanzia: salvo diversa disposizione contrattuale, il concedente del pegno è autorizzato a trasformare o vendere i beni soggetti a pegno, con la conseguenza che la garanzia si trasferisce sul bene risultante dalla trasformazione, sul ricavato della vendita o sul bene sostitutivo acquistato con tale ricavato.
Quanto dura la registrazione?
Il contratto di costituzione del pegno non possessorio deve essere stipulato per iscritto e deve essere registrato telematicamente presso il registro informatizzato chiamato “Registro dei Pegni”, istituito presso l’Agenzia delle Entrate. La registrazione ha una durata di dieci anni e può essere rinnovata alla scadenza.
Per concludere, anche l’esercizio del diritto di pegno è semplificato: il creditore può vendere o noleggiare i beni soggetti a garanzia, oppure può appropriarsene (allo stesso modo, i crediti oggetto di pegno possono essere esigibili o ceduti), sempre con l’obbligo di restituire eventuali somme eccedenti l’importo garantito.