Etichettatura ambientale degli imballaggi: al via l’obbligo dal 1° gennaio 2023

Etichettatura ambientale degli imballaggi: al via l’obbligo dal 1° gennaio 2023

Debutta il 1° gennaio l’obbligo di etichettatura ecologica per gli imballaggi e da quella data non sarà più possibile immettere in commercio quelli che ne saranno privi.

Quelli già immessi in commercio, o provvisti di etichettatura alla data del 1° gennaio possono essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte (DI 228/2021).

Se la dimensione dell’imballaggio non permette l’inserimento delle informazioni si possono usare QR Code o App per fornire i dati necessari.

Quali sono le sanzioni?

Tale termine è l’esito di una serie di proroghe che si sono succedute dal 2020, l’ultima delle quali scade il prossimo 31 dicembre (articolo 11, comma 1, DI 228/2021).
L’eco etichetta è prevista dall’articolo 219, comma 5, Digs 152 /2006 (“Codice ambientale”) e la sua mancata osservanza è colpita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5mila a 25mila euro, prevista dall’articolo 261, comma 3 del medesimo testo.

Inoltre, Dm 360/2022 contiene apposite linee guida e aiuta le imprese nei nuovi adempimenti tesi a facilitare raccolta, riutilizzo, recupero e riciclaggio degli imballaggi, nonché a fornire una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali. Per questo, sugli imballaggi destinati al consumatore devono esserci anche le indicazioni per aiutarlo nella raccolta differenziata.

Le informazioni che devono essere inserite sull’etichetta sono:

  • il tipo di imballaggio (descrizione scritta per esteso o rappresentazione grafica);
  • l’identificazione del materiale usato (con una codifica alfanumerica ai sensi della Decisione 97/129/CE), integrata eventualmente con l’icona prevista ai sensi della UNI EN ISO 1043-1:2002 (imballaggi in plastica), oppure ai sensi della CEN/CR 14311:2002 (imballaggi in acciaio, alluminio e plastica);
  • la famiglia del materiale di riferimento e l’indicazione sul tipo di raccolta (se differenziata o indifferenziata)  

oppure

  • indicazione sul tipo di raccolta (se differenziata o indifferenziata) e, nel caso si tratti di raccolta differenziata, indicazione del materiale di riferimento.

A ogni materiale il suo colore

Inoltre, ogni materiale ha il suo colore: blu per la carta, marrone per l’organico, giallo per la plastica, turchese per i metalli, verde per il vetro e grigio per l’indifferenziato.

Per identificare e classificare il contenitore, i produttori devono indicare la natura sia dei materiali di imballaggio utilizzati sia degli ulteriori obblighi di marcatura previsti per gli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile (articolo 182-ter, comma 6, lettera b), DIgs 152/2006) che, opportunamente etichettati, sono raccolti e riciclati insieme ai rifiuti organici.

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