Per le attività di design e ideazione estetica, previste dal comma 202 della legge di Bilancio 2020, il credito è riconosciuto fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 in misura pari al 10%, nel limite massimo di 2 milioni, mentre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (2024, per i soggetti “solari”) e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni (nuovo comma 203-quater dell’art. 1, legge n. 160/2019).
Quali sono le spese ammissibili?
Ai sensi dell’art. 4, comma 1, D.M. 26 maggio 2020, si considerano attività ammissibili al credito d’imposta i lavori di design e ideazione estetica (diversi da quelli svolti nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo e di innovazione tecnologica), finalizzati ad innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali, quali, ad esempio:
- le caratteristiche delle linee;
- dei contorni, dei colori;
- della struttura superficiale;
- degli ornamenti.
Nell’ambito del design e dell’ideazione estetica si riepilogano caratteristiche ed entità del bonus innovazione:
- Costo del lavoro dei dipendenti, parasubordinati o autonomi impiegati direttamente nelle attività di design;
- Quote di ammortamento, costi di leasing e di affitto di beni mobili utilizzati direttamente nell’attività di design;
- Spese per la realizzazione dell’esterno di attività di design;
- Spese di consulenza per la realizzazione di progetti di design;
- Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi concernenti l’attività di design.
Chi sono i beneficiari?
Il credito d’imposta è rivolto a:
- Società di capitali;
- Società di persone;
- Persone fisiche;
- Stabili organizzazioni di aziende residenti.
Quando presentare la domanda?
La nuova discoplina delle spese di ricerca e sviluppo decorre dai bilanci in corso al 31 dicembre 2020.