Trascorso il termine per la presentazione delle domande, l’Agenzia delle Entrate suddividerà i finanziamenti disponibili per il contributo stabiliti dal Dl n.73/2021. L’importo del contributo per ciascuna impresa sarà pari al minore tra la somma determinata a seguito della ripartizione e quella residua di aiuti ancora fruibili, determinata in base all’ammontare di aiuti in regime “de minimis” riportato nella domanda. Il contributo sarà accreditato direttamente sul conto corrente indicato dal beneficiario nell’istanza.
Chi sono i beneficiari?
Possono richiedere il contribuito le imprese che esercitano come attività prevalente una di quelle individuate dai codici ATECO 2007:
- 56.10 (ristoranti),
- 56.30 (bar);
- 93.11.2 (gestione di piscine);
- 56.21 (catering per eventi);
- 96.09.05 (organizzazione di feste e cerimonie).
E’ necessario che abbiano subito nell’anno 2021 una riduzione dei ricavi di almeno il 40% rispetto a quelli del 2019.
Per le imprese costituite nel corso del 2020 la riduzione del 40% è determinata tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021 rispetto all’ammontare medio mensile dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita Iva.Inoltre, le imprese devono essere regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese alla data di presentazione della domanda e devono avere sede legale o operativa ubicata in Italia.
Quando presentare la domanda?
L’istanza può essere trasmessa – a cura del richiedente o di un intermediario delegato alla consultazione del Cassetto fiscale o al servizio di consultazione delle fatture elettroniche nel portale “Fatture e corrispettivi” o sulla base di specifica delega – a partire dal 22 novembre al 6 dicembre 2022. Nello stesso periodo è possibile, in caso di errore, presentare una nuova richiesta, in sostituzione di quella precedentemente inviata.