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Bonus Pubblicità 2021: dal 1° al 31 ottobre

A seguito degli interventi di aggiornamento della piattaforma telematica necessari per la modifica dell’articolo 67, comma 10 del DL 73/2021, la prenotazione del bonus pubblicità potrà essere effettuata dal 1° al 31 ottobre 2021, anziché dal 1° al 30 settembre 2021.

Nello stesso lasso temporale sarà possibile sostituire la comunicazione di prenotazione già inviata entro la precedente scadenza di fine marzo. In ogni caso, anche per le domande già trasmesse verranno adottati i nuovi parametri di calcolo.

A chi è rivolto?

Bonus pubblicità

Il Bonus è concesso alle imprese, ai lavoratori autonomi (indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato).

Per il 2021 e per il 2022 il bonus pubblicità, sia per gli investimenti effettuati su giornali (anche online) che su emittenti radio televisive, sarà pari al 50% del valore dell’investimento effettuato.

In vista dell’apertura del canale per l’invio della domanda di accesso al bonus pubblicità 2021 andiamo a riepilogare le novità previste.

Come indicato dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria:

  • ai fini della determinazione del bonus spettante, la base di calcolo del credito d’imposta non sarà più il valore incrementale dell’investimento programmato e realizzato nel corso dell’anno, ma l’importo dell’intero investimento programmato ed effettuato;
  • la percentuale del bonus pubblicità è stabilita nella misura unica del 50%, sia per gli investimenti sulla stampa che per quelli su radio e TV.
  • Per la copertura finanziaria dell’agevolazione sono stanziati un totale di 90 milioni di euro annui, di cui 65 milioni saranno riservati agli investimenti pubblicitari effettuati su giornali quotidiani e periodici, anche online, e 25 milioni agli investimenti su emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Come approfittare del Bonus Pubblicità?

Omnia Consulting Italia può rappresentare il consulente finanziario adatto per la tua azienda nella presentazione e gestione della domanda del Bonus Pubblicità 2021.

Il nostro team di esperti, infatti, opera da quasi vent’anni in molteplici ambiti di consulenza, quali: consulenza fiscale, legale, del lavoro, finanza agevolata, finanziamenti bancari, operazioni straordinarie e controllo di gestione ed area Agri-Food.

La nostra mission consiste nel trovare le soluzioni migliori ai singoli problemi e alle difficoltà che i nostri clienti incontrano giorno dopo giorno. Proprio per questo, la nostra azienda si distingue per le grandi capacità di Problem Solving dei nostri professionisti.

Per qualsiasi informazione non esitate a contattarci qui in basso!

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Le Nuove Scadenze della Riscossione

Come cambia il calendario dopo la conversione in legge del Dl Sostegni bis.

Quali sono le scadenze del 2021?

Quali sono le novità?

Scatta la tregua di Ferragosto ma a fine settembre si deve pagare tutto. Il rinvio a settembre della notifica di 60 milioni di nuovi atti e lo stand by dei versamenti non elimina il pericolo ingorgo. Intanto chi salta la scadenza del 2 agosto è fuori dalla rottamazione ter. La tregua di Ferragosto sulla notifica di 60 milioni di nuove cartelle, che salvo nuove proroghe dovrebbe ripartire dal 1° settembre, non elimina il rischio di un ingorgo autunnale sul fronte della riscossione.

Con lo spauracchio dell’uscita dalla strada della pace fiscale, per un milione di contribuenti coinvolti dalla rottamazione-ter e dall’operazione saldo e stralcio. Questo perchè basta saltare una sola delle date previste per i pagamenti, per uscire dal percorso agevolato.

La conversione del Dl 73/2021 (Sostegni bis) ha fatto slittare nuovamente in avanti i principali termini di versamento delle imposte e degli altri carichi affidati ad agenzia delle Entrate-Riscossione (si veda il calendario in alto).

Tuttavia, se, da un lato, questi continui rinvii hanno garantito finora ai contribuenti di far fronte con una certa serenità alla propria posizione debitoria nei confronti del Fisco e degli altri enti impositori, dall’altro è altrettanto vero che, subito dopo la pausa estiva, coloro che finora hanno beneficiato delle proroghe si troveranno a dover effettuare in un brevissimo lasso di tempo un numero elevato di versamenti.

Un problema ben chiaro a Governo e Parlamento che, post ferie, dovranno trovare una soluzione per evitare che una volta concluso il periodo di sospensione i contribuenti non si trovino davanti uno scalone (quasi) insormontabile per recuperare tutti i versamenti dovuti, magari riuscendo a scaglionare nel tempo le scadenze rimaste finora in stand by.

La cartelle sospese

L’ultima riscrittura del calendario della riscossione ha fatto slittare dal 30 giugno al 31 agosto 2021 il termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, dagli avvisi di accertamento esecutivi e dagli avvisi di addebito Inps affidati agli agenti della riscossione.

Ne consegue che i pagamenti derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, accertamenti esecutivi doganali e ingiunzioni fiscali, che avrebbero dovuto essere effettuati dall’8 marzo 2020 (20 febbraio per i contribuenti con sede nei comuni della prima zona rossa prevista nell’allegato 1 al Dpcm 1° marzo 2020) al 31 agosto 2021, dovranno essere effettuati, in una unica soluzione, entro il 30 settembre 2021.

In alternativa al pagamento in unica soluzione, il contribuente può chiedere la rateazione, preferibilmente entro il 30 settembre 2021 per evitare l’attivazione di procedure di recupero, tenendo presente che per le istanze presentate fino al 31 dicembre 2021 non sarà necessario provare lo stato di difficoltà, per debiti fino a 100mila euro.

Le rateazioni

Sempre entro il 30 settembre 2021 dovrà essere effettuato, in un’unica soluzione, anche il pagamento delle rate in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021 in base a piani di dilazione concessi dagli agenti della Riscossione e poi sospese.

Se ci fossero difficoltà a versare in un’unica soluzione le rate sospese, è bene tener presente che soltanto il mancato pagamento di 10 rate (e non di 5) comporterà la decadenza dal piano di dilazione.

La pace fiscale

Slittano anche i versamenti per alcune rate della rottamazione-ter (articolo 3 del Dl 119/2018) e del saldo e stralcio (commi 184 e seguenti della egge 145/2018). Non si decade da queste definizioni agevolate, solo se il versamento è effettuato integralmente:

  • entro il 31 luglio 2021 (la scadenza slitta al 2 agosto perché il 31 luglio cade di sabato), relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
  • entro il 31 agosto 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 maggio 2020;
  • entro il 30 settembre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 luglio 2020;
  • entro il 31 ottobre 2021 (in realtà 2 novembre 2021, perché il 31 ottobre cade di domenica e il 1° novembre è festivo), relativamente alla rata in scadenza il 30 novembre 2020;
  • entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.Anche se va comunque ricordato che verrà garantito per ogni scadenza il margine di tolleranza di 5 giorni entro cui il versamento non si considererà saltato.

Hai bisogno di assistenza?

La presentazione della domanda potrà sembrarti un processo ostico e confusionario. Per questo, Omnia Consulting Italia è in grado di rappresentare il consulente adatto alle tue necessità.

 Il nostro team di esperti, infatti, opera da quasi vent’anni in molteplici ambiti di consulenza, quali: consulenza fiscale, legale, del lavoro, finanza agevolata, finanziamenti bancari, operazioni straordinarie e controllo di gestione ed area Agri-Food. 

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Proroga Indennità Lavoratori Stagionali, Turismo e Spettacolo

Il Decreto Sostegni Bis porta con sé numerose novità nell’ambito lavorativo come la proroga per indennità ai lavoratori stagionali, turismo e spettacolo.

L’articolo che va a delineare i soggetti beneficiari alla suddetta indennità è l’articolo 42.

In cosa consiste l’indennità?

Ai soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.69è erogata una tantum un’ulteriore indennità pari a euro 1.600.

Nello specifico, è riconosciuta un’indennità omnicomprensiva pari a 1.600 euro ai lavoratori dipendenti ed autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

Quali sono i requisiti?

L’indennità è rivolta ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto.

Inoltre, è necessario che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non siano titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI alla data di entrata in vigore del presente decreto.

La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto.

Infine, è necessario che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI alla data di entrata in vigore del presente decreto.

A chi è rivolta l’indennità nello specifico?

Lavoratori stagionali

Più nello specifico l’indennità omnicomprensiva pari a 1.600 euro è rivolta ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’ emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro:

a) lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

b) lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giorni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;

c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito nell’anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Ulteriori requisiti

I soggetti menzionati in precedenza, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: 

a) titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità.
b) titolari di pensione.

Lavoratori nel settore del turismo e stabilimenti termali

L’indennità omnicomprensiva pari a 1600 euro è rivolta anche ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente di determinati requisiti, quali:

a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

b) titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di durata complessiva pari ad almeno trenta giorni;

c) assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Lavoratori nel settore dello spettacolo

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione nè di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è  riconosciuta un’ indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro.

La medesima indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 35.000 euro.

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Internazionalizzazione e Sostegni bis

Come per il primo Sostegni, anche il Sostegni bis prevede misure a sostegno dell’internazionalizzazione.

La disciplina rimane pressoché la stessa, ma vengono introdotti degli incrementi e delle proroghe rispetto al precedente decreto.

Nello specifico, il sostegni bis prevede l’incremento delle dotazioni di alcuni fondi per l’internazionalizzazione delle imprese.

Misure urgenti di sostegno all’internazionalizzazione

Come si legge nel testo ufficiale del Decreto Sostegni bis pubblicato in GU n° 123 del 25 maggio 2021, anche per quest’anno ci sono misure a sostegno della internazionalizzazione e dell’export.

Nel dettaglio, sono due i fondi ad essere incrementati:

  • La dotazione del Fondo Rotativo destinato ad erogare crediti agevolati a sostegno dell’internazionalizzazione è incrementata di 1,2 miliardi di euro per l’anno 2021;
  • La dotazione del Fondo per la Promozione Integrata è incrementata di 400 milioni di euro per l’anno 2021. 

Comunque, per quanto riguarda il Fondo per la Promozione Integrata sono escluse dai cofinanziamenti a fondo perduto le richieste di sostegno alle operazioni di patrimonializzazione presentate successivamente alla data di entrata in vigore del DL Sostegni bis (26/05/2021).

Oltre a ciò, il novo Decreto modifica anche parte delle “Misure per l’internazionalizzazione del sistema Paese e potenziamento dell’assistenza ai connazionali all’estero in situazione di difficoltà del primo Sostegni.

Nello specifico:

  • 10%, invece del 50%, è il valore della concessione di cofinanziamenti a fondo perduto, quale incentivo da riconoscere a fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalità o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari, secondo criteri selettivi.

Inoltre, i cofinanziamenti sono concessi “tenuto conto delle risorse disponibili nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato”. 

  • Fino al 31 dicembre 2021 i cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi fino al limite del 25% dei finanziamenti concessi, “tenuto conto delle risorse disponibili e dell’ammontare complessivo delle domande di finanziamento presentate nei termini e secondo le condizioni stabilite con una o più delibere del Comitato agevolazioni”.

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Misure per il Sostegno alla Liquidità delle Imprese

Il DL Sostegni bis, come il primo sostegni, prevede misure a sostegno della liquidità delle imprese.

Queste misure erano infatti già previste nel primo sostegni ed ora vi sono delle modifiche e proroghe interessanti.

Ma andiamo a vedere quali:

Proroga Moratoria per le PMI (articolo 16)

liquidità delle imprese

La misura estende al 31 dicembre 2021 la sospensione dei pagamenti dei finanziamenti (rateali e non rateali) previste dal DL Cura Italia.

Per i finanziamenti per i quali è possibile distinguere una quota capitale e una quota interessi, si potrà prorogare solo la sospensione del pagamento della quota capitale, al fine di evitare riclassificazioni delle esposizioni in default. 

Fondo Garanzia per le PMI (articoli 12, 13)

Articolo 12

La misura prevede quanto segue:

Il potenziamento, rispetto all’ordinaria attività del Fondo sui portafogli di finanziamenti, della garanzia su finanziamenti a lungo termine finalizzati a progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499.

Nello specifico:

  • l’ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti è innalzato da 300 a 500 milioni di euro;
  • i finanziamenti devono avere durata non inferiore a 6 anni e non superiore a 15 anni e devono essere finalizzati per almeno il 60% a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e a programmi di investimenti;
  • i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione economico finanziaria da parte del gestore del Fondo;
  • la quota della tranche junior coperta dal Fondo non può superare 25% dell’ammontare del portafoglio di finanziamenti (contro l’attuale 8%).
  • Il fondo copre l’80% della perdita registrata sul singolo finanziamento.

Articolo 13

L’articolo in questione prevede la proroga della misura Garanzia Italia di SACE al 31 dicembre 2021;

Nello specifico:

  • Vi è la possibilità di incrementare, da 6 a 10 anni, i tempi di restituzione dei finanziamenti garantiti. Per i finanziamenti già garantiti è possibile richiedere un’estensione della durata fino a un massimo di 10 anni o la sostituzione con nuovi finanziamenti aventi durata fino a 10 anni;
  • Per la concessione della garanzia SACE a imprese con dipendenti superiori a 499 non sono previste riduzioni delle attuali percentuali di copertura. Ciò vuol dire che le nuove operazioni delle imprese con dipendenti fino a 499 saranno coperte all’80%, mentre le nuove operazioni di imprese con dipendenti compresi tra 500 e 5.000 saranno garantite al 90%;
  • Vi è la proroga fino al 31 dicembre 2021 e il rafforzamento delle condizioni di accesso agevolate alla garanzia SACE da parte delle midcap (imprese fino a 499 dipendenti). La percentuale di copertura delle midcap scenderà dal 90% all’80%;
  • La proroga, al 31 dicembre 2021, e il rafforzamento della garanzia di SACE ai sottoscrittori di prestiti obbligazionari ed altri titoli emessi dalle imprese.

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Novità Sostegni bis: dal bonus alberghi al settore della moda

Tra le numerosissime novità e proroghe rispetto al sostegni uno, troviamo: bonus e agevolazioni per il settore turistico, delle attività commerciali nelle Città d’arte e bonus alberghi.

Il 26/05/2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL Sostegni bis. L’obiettivo della misura, come per il primo sostegni, è quello di supportare e sostenere le imprese e i soggetti in difficoltà a causa della crisi epidemiologica COVID-19.

Oltre a ciò, vi sono anche agevolazioni per il mondo del settore tessile e della moda, nonché per altre attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica.

Ma andiamo ad analizzare nello specifico le nuove misure del sostegni bis

Misure a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle Città d’Arte e bonus alberghi

bonus alberghi

Rispetto al primo Sostegni, il governo ha apportato delle modifiche importanti.

Con il Sostegni bis, infatti, il fondo è incrementato di 150 milioni di euro.

L’agevolazione prevede ora una platea maggiore rispetto al primo sostegni dei soggetti presso i quali i fruitori della stessa (nuclei familiari con ISEE non superiore a 40mila euro) possono utilizzare il bonus.

Il bonus in questione può essere utilizzato fino al 31 dicembre 2021 per il pagamento dei servizi acquistati. Oltre alle imprese turistico ricettive, agli agriturismi e ai B&B, si aggiungono le agenzie di viaggio e i tour operator.

Altra novità prevista nell’Art. 7 è la proroga di un anno del “bonus alberghi” (fino al 2022 ovvero, per i soggetti “non solari”, fino al terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019).

Parliamo del credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere nella stessa misura del 65% che il decreto “Agosto” aveva accordato per i due periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019.

In conclusione, per il rilancio della attrattività turistica delle Città d’Arte il Ministero ha istituito un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2021.

Questo fondo è destinato all’erogazione di contributi, in favore dei comuni classificati dall’ISTAT a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità.

Tutto ciò, ovviamente, tenendo conto delle riduzioni di presenze turistiche nell’anno 2020 rispetto al 2019.

Il fondo è, quindi, da destinare ad iniziative di valorizzazione turistica dei centri storici e delle città d’arte.

Misure per il settore tessile e della moda, nonché per altre attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza COVID-19

bonus alberghi

Il fondo previsto dal primo Sostegni è stato incrementato di 120 milioni di euro per l’anno 2021.

Inoltre, sono stati destinati 20 milioni di euro ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.

L’articolo 8, sostanzialmente, replica, nel 2021, il credito d’imposta che il primo sostegni aveva previsto, per il solo 2020, a favore degli esercenti attività d’impresa nel settore del tessile, della moda, del calzaturiero e della pelletteria.

Il bonus in questione è pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino ed eccede la media del medesimo valore registrato nelle tre annualità precedenti.

E’ utilizzabile in compensazione, tramite modello F24, nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.

Chi intende avvalersene deve presentare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate secondo le modalità e nei termini che saranno stabiliti da un provvedimento della stessa Agenzia, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del “Sostegni bis”.

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Voucher per la consulenza in materia di innovazione

Che cos’è?

Mai come oggi l’innovazione è un elemento essenziale e fondamentale per qualunque azienda. Molto spesso, però, le piccole e medie imprese, già avviate da molto tempo, non sono in grado di aggiornarsi autonomamente e, allo stesso tempo, non hanno le risorse necessarie per poter ricevere una consulenza in materia di innovazione.

Il ministero dello sviluppo economico, proprio per questo motivo, attraverso il Piano Nazionale “Impresa 4.0, supporta e sostiene tutti i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle PMI.

Per far questo, promuove l’introduzione di figure manageriali in azienda che possano guidare l’azienda verso l’innovazione.

La dotazione finanziaria stanziata per l’attuazione dell’intervento è pari a 75 milioni di euro ripartita per gli anni 2019, 2020, e 2021.

innovazione

A chi è rivolto?

Il Voucher è rivolto a tutte le imprese operanti sul territorio nazionale e che, come si legge dal sito del Ministero dello Sviluppo economico, soddisfano determinati requisiti al momento della presentazione della domanda:

  1. devono essere micro, piccole o medie imprese;
  2. “non possono rientrare tra le imprese attive nei settori esclusi dall’articolo 1 del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 “De Minimis”;
  3. avere sede legale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale e risultare iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente;
  4. non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e risultare in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
  5. non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
  6. non aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune”.

Inoltre, il voucher è rivolto anche alle reti di impresa “composte da un numero non inferiore a tre PMI in possesso dei requisiti descritti…”

A quanto ammontano le agevolazioni?

innovazione

L’agevolazione è rappresentata da un voucher concedibile in regime “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013. Comunque vi sono delle differenze in base alle dimensioni dell’azienda:

  • Micro e piccole: contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 40 mila euro;
  • Medie imprese: contributo pari al 30% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 25 mila euro;
  • Reti di imprese: contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 80 mila euro.”

Quali sono le spese ammissibili?

Le spese ammissibili sono quelle spese sostenute per i suddetti manager in materia di innovazione. Affinché questa consulenza specialistica figuri tra le spese ammissibili, è necessario che il manager abbia un contratto di consulenza che duri non meno di nove mesi.

Ma cosa s’intende per Manager dell’Innovazione?

Per manager dell’innovazione qualificato e indipendente si intende un manager iscritto nell’elenco costituito dal Ministero dello sviluppo economico oppure “indicato, a parità di requisiti personali e professionali, da una società iscritta nello stesso elenco e che risulti indipendente rispetto all’impresa o alla rete che fruisce della consulenza specialistica”.

La consulenza di questi manager ha l’obiettivo di sostenere i processi innovativi di trasformazione digitale e tecnologica e delle reti attraverso “l’applicazione di una o più delle tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 individuate tra le seguenti:

  1. big data e analisi dei dati;
  2. cloud, fog e quantum computing;
  3. cyber security;
  4. integrazione delle tecnologie della Next Production Revolution (NPR) nei processi aziendali, anche e con particolare riguardo alle produzioni di natura tradizionale;
  5. simulazione e sistemi cyber-fisici;
  6. prototipazione rapida;
  7. sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
  8. robotica avanzata e collaborativa;
  9. interfaccia uomo-macchina;
  10. manifattura additiva e stampa tridimensionale;
  11. internet delle cose e delle macchine;
  12. integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali;
  13. programmi di digital eting, quali processi trasformativi e abilitanti per l’innovazione di tutti i processi di valorizzazione di marchi e segni distintivi (c.d. “branding”) e sviluppo commerciale verso mercati;
  14. programmi di open innovation”
innovazione

Hai bisogno di assistenza?

La presentazione della domanda potrà sembrarti un processo ostico e confusionario. Per questo, Omnia Consulting Italia è in grado di rappresentare il consulente adatto alle tue necessità.

 Il nostro team di esperti, infatti, opera da quasi vent’anni in molteplici ambiti di consulenza, quali: consulenza fiscale, legale, del lavoro, finanza agevolata, finanziamenti bancari, operazioni straordinarie e controllo di gestione ed area Agri-Food. 

La nostra Mission consiste nel trovare le soluzioni migliori ai singoli problemi e alle difficoltà che i nostri clienti incontrano giorno dopo giorno. Proprio per questo, la nostra azienda si distingue per le grandi capacità di Problem Solving dei nostri professionisti.

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Consulenza Finanziaria Consulenza Fiscale

Sostegni bis: Agevolazioni prima casa e sospensione mutuo.

Nell’articolo 64 del DL Sostegni bis vengono introdotte misure in favore dell’acquisto della prima casa di abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile.

L’obiettivo del decreto, infatti, è quello di sostenere e supportare i giovani che sono stati colpiti dall’emergenza epidemiologica COVID-19.

Queste misure nel concreto toccano diversi ambiti che andiamo ad analizzare punto per punto.

Mutui per gli under 36

sospensione mutuo

Il decreto sostegni bis estende di fatto il Fondo Garanzia prima casa ai giovani che hanno meno di 36 anni.

Le domanda potrà essere inviata a decorrere dal trentesimo giorno dall’entrata in vigore del decreto in questione, ossia dal 24 giugno fino al 30 giugno 2022.

La misura è rivolta ai giovani di età inferiore ai 36 anni che abbiano un ISEE fino a 40.000€ annui per acquistare l’abitazione principale.

Sospensione delle rate del Mutuo

sospensione mutuo

Altra novità del Sostegni bis è la proroga della possibilità di sospendere il pagamento delle rate del mutuo fino al 31 dicembre 2021.

La proroga, dunque, riguarda il fondo di solidarietà per la prima casa di Cura Italia.

Ma chi può accedere a questa misura? Come si legge dal sito di diritto.it:

  • “lavoratori subordinati o atipici che sono rimasti disoccupati
  • chi ha subito una sospensione o una riduzione dell’orario di lavoro per almeno un mese
  • liberi professionisti e lavoratori autonomi che hanno sperimentato un calo del fatturato nell’anno dei lockdown
  • chi già fruisce del Fondo di garanzia
  • le cooperative edilizie a proprietà indivisa
  • chi ha già beneficiato di 18 mesi o di due periodi di sospensione, a patto che sia stato ripreso, regolarmente e per almeno 3 mesi, il pagamento delle rate
  • quando intercorre la morte dell’intestatario del mutuo o l’invalidità civile di almeno l’80%”

Nessun imposta per l’acquisto

Altra novità del decreto è l’annullamento dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale.

Le uniche spese che rimangono da pagare sono l’imposta di bollo, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali.

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Consulenza Finanziaria

Smart Money: domande dal 24 giugno

Il 24 giugno le imprese e, in particolare, le start up innovative potranno presentare domanda per accedere alle agevolazioni previste dalla misura Smart Money.

Che cos’è?

Smart Money ha una dotazione finanziaria di 9,5 milioni di euro.

L’obiettivo di questo incentivo è di rafforzare ed incrementare la presenza delle start up nel territorio nazionale. Infatti, l’incentivo Smart Money va a supporto delle start up nella delineazione dei loro programmi per entrare nel mercato.

In particolare, le imprese che hanno avviato di recente la propria attività, attraverso questo incentivo, possono acquistare tutti quei servizi forniti dagli enti abilitati.

Alcuni di questi enti sono incubatori, acceleratori, organismi di ricerca ed innovation hub.

Comunque, come si legge dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico, “le previste agevolazioni sono concesse a fronte:

  • del sostenimento, da parte di start-up innovative, delle spese connesse alla realizzazione di un piano di attività, svolto in collaborazione con gli attori dell’ecosistema dell’innovazione operanti per lo sviluppo di imprese innovative
  • dell’ingresso nel capitale di rischio delle start-up innovative degli attori dell’ecosistema dell’innovazione”.

A chi è rivolto?

Le start up che possono presentare domanda devono:

  • Essere costituite da almeno 24 mesi;
  • Avere sede in Italia;
  • Essere iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese;
  • Essere di piccole dimensioni.

Cosa finanzia?

smart money

Come anticipato, la misura Smart Money prevede due tipi di sostegno per le start up:

  1. Investimenti nel capitale di rischio ammissibili

Nel caso in cui le start up abbiano ricevuto capitali di rischio da parte di enti abilitati, investitori o business angels, possono richiedere dunque beneficiare di un secondo contributo a fondo perduto.

Per ottenere questo contributo, è necessario che l’operazione

  • Sia in equity;
  • L’importo sia superiore a €10.000;
  • Non raggiunga la quota di maggioranza;
  • Garantisca una permanenza di almeno 18 mesi.

Se l’operazione incontra questi requisiti, il contributo a fondo perduto copre il 100% dell’investimento nel capitale di rischio, con un limite massimo di € 30.000.

2. Contributi a fondo perduto per l’acquisto di servizi forniti dalla rete di incubatori, acceleratori e altri enti abilitati

Come si legge dal sito di Invitalia, “per ottenere l’agevolazione, le imprese devono presentare dei progetti di sviluppo che: 

  • contengano una soluzione innovativa da proporre sul mercato, con un modello di business scalabile, da sviluppare nei dettagli operativi in una fase successiva;
  • puntino sul valore delle competenze tecnologiche e manageriali all’interno dell’impresa, attraverso i soci e/o il team proposto, o con professionalità da reperire sul mercato;
  • siano nella fase di individuazione del mercato o siano vicini alla fase di test di mercato, con lo sviluppo di un prototipo (Minimum Viable Product) o con la prima sperimentazione del prodotto o servizio per misurare il gradimento dei potenziali clienti e/o investitori”. 

Nello specifico, i servizi ammissibili possono riguardare: 

  • “la consulenza organizzativa, operativa e strategica per lo sviluppo e la realizzazione del progetto
  • la gestione della proprietà intellettuale
  • il supporto nell’autovalutazione della maturità digitale
  • lo sviluppo e lo scouting di tecnologie
  • la prototipazione, ad esclusione del prototipo funzionale
  • i lavori preparatori per campagne di crowfunding“. 

Oltre a questi sono ammessi servizi di incubazione come l’affitto dello spazio fisico e i “servizi accessori di connessione e le attività di networking, se direttamente collegati ai servizi indicati nell’elenco”.

A quanto ammonta l’agevolazione Smart Money?

smart money

L’agevolazione prevede un contributo a fondo perduto per un importo massimo di 10.000 euro che può coprire fino all’80% delle spese ammissibili.

Inoltre, il contributo non può superare l’importo di 200.000 euro in tre anni.

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Consulenza del Lavoro

Lavoro e Sostegni Bis

Il DL Sostegni Bis ha introdotto novità importanti in materia di Cassa integrazione e proroga del divieto di licenziamento. Inoltre viene disciplinato il “contratto di rioccupazione” e virne introdotto un aumento straordinario dell’indennità NASPI sino al prossimo 31 dicembre.

Ma andiamo ad analizzare nello specifico punto per punto:

Cassa integrazione

lavoro e sostegni bis

Il DL prevede la possibilità di accedere a 26 settimane di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), nel periodo tra la data di entrata in vigore del Decreto ed il 31 dicembre 2021.

A chi è rivolta la misura?

La misura è rivolta ai datori di lavoro privati di cui all’articolo 8 comma 1 del “Sostegni”.

In particolare, coloro che riducono o sospendono l’attività per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19 ed accedono pertanto alla CIG ordinaria.

Nel caso in cui abbiano subito un calo del fatturato pari al 50% nel primo semestre 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019, possono accedere alla CIGS.

Comunque vi sono dei requisiti che devono essere rispettati per poter accedere alla misura:

  • La riduzione media dell’orario di lavoro per i dipendenti in Cassa non potrà essere superiore all’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile;
  • Ciascun lavoratore non potrà subire una riduzione di orario superiore al 90%, con riferimento all’intero periodo interessato dalla CIGS.

Inoltre, i dipendenti in Cassa integrazione avranno diritto, per le ore non lavorate, ad un trattamento economico a carico dell’INPS in misura pari al 70% della retribuzione che sarebbe loro spettata in caso di attività ordinaria.

Nessuna proroga al divieto di licenziamento

Nelle novità presenti nella bozza del Sostegni Bis vi era la possibilità di una proroga al blocco dei licenziamenti rispetto all’attuale prevista per il 30 giugno 2021.

Tuttavia, questa proroga non è presente all’interno del decreto.

Contratto di rioccupazione

lavoro e sostegni bis

Per incentivare il reinserimento lavorativo dei disoccupati dopo l’emergenza COVID, il decreto introduce la possibilità di stipulare un contratto di rioccupazione a tempo indeterminato.

La scadenza, in questo caso, è fissata al 31 ottobre 2021.

Ma che cosa prevede il contratto di rioccupazione?

Il contratto di rioccupazione deve essere stipulato in forma scritta ed ha lo scopo di definire un progetto individuale di inserimento per la durata di 6 mesi. L’obiettivo del progetto è quello di adeguare le competenze dell’interessato al contesto lavorativo.

Anche in questo caso possono essere applicate le sanzioni previste in caso di licenziamento illegittimo.

Una volta che si è concluso il periodo di inserimento, entrambe le parti possono recedere dal contratto, nel rispetto del preavviso.

Se l’azienda o il lavoratore non interrompono il rapporto, questo prosegue come un ordinario contratto a tempo indeterminato.

Sgravio per contratti di rioccupazione

Dopo avere stipulato contratti di rioccupazione, le aziende hanno diritto all’esonero totale dei contributi INPS a carico delle stesso per un periodo di 6 mesi.

Lo sgravio è riconosciuto nel limite massimo di 6 mila euro annui.

La misura è negata a coloro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, abbiano fatto ricorso a:

  • Licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo;
  • Licenziamenti collettivi;

A fronte delle dimissioni dell’interessato, il datore ha diritto allo sgravio per il periodo di effettiva durata del rapporto.

NASPI

In materia di indennità di disoccupazione NASPI, il Sostegni Bis prevede la sospensione, sino al 31 dicembre 2021, della riduzione del 3% mensile dell’importo del sussidio, a partire dal quarto mese di fruizione.

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