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Incentivi sull’immissione di biometano nella rete del gas naturale

Incentivi sull’immissione di biometano sono assegnati tramite aste a ribasso e consistono in un contributo del 40% sugli investimenti e una tariffa incentivante applicata sulla produzione netta per 15 anni.

Quale tipo di biometano viene incentivato?

Il Decreto definisce biometano il combustibile gassoso ottenuto dalla purificazione (depurazione e raffinazione) del biogas, in modo da risultare idoneo per l’immissione nella rete del gas naturale.

In sostanza, è incentivabile esclusivamente il biometano prodotto da impianti agricoli o da impianti a rifiuti organici, che rispetti le caratteristiche di qualità e sia conforme ai requisiti di sostenibilità e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra previsti dalle norme.

Quali sono gli incentivi?

Gli incentivi saranno riconosciuti in forma di contributo a fondo perduto:

  • calcolato come percentuale delle spese ammissibili, fino ad un massimo del 40% dell’investimento sostenuto;
  • tariffa incentivante applicata alla produzione netta di biometano per 15 anni.

Come accedere agli incentivi per la produzione di biometano?

Gli incentivi sono assegnati tramite procedure competitive pubbliche (aste a ribasso) e le domande per partecipare a questa prima asta vanno presentate dalle 12 del 30 gennaio fino alle 12 del 31 marzo 2023, previa registrazione del richiedente sul sito del Gse nella sezione “Area Clienti”.

La graduatoria sarà pubblicata entro 90 giorni dalla data di chiusura del bando.

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Rottamazione Quater

La rottamazione quater comprende nello specifico tutti gli affidamenti effettuati sino al 30 giugno 2022. 

Quali sono i vantaggi?

Numerose sono le novità e i profili di convenienza rispetto alla precedente rottamazione-ter, che si fermava al 31 dicembre 2017. I maggiori vantaggi riguardano l’entità dello stralcio, l’individuazione delle entrate incluse e le conseguenze della decadenza dal piano dei pagamenti

  • In particolare, i debitori che hanno in scadenza le ultime rate della rottamazione-ter nel 2023, già a partire da quella del mese di febbraio, potrebbero abbandonare la precedente definizione per includere il carico residuo nella quarta edizione della definizione agevolata
  • Si dispone che per le sanzioni diverse dalle sanzioni tributarie e previdenziali, comprese le multe stradali, sonoannullati gli interessi e le maggiorazioni, mentre resta dovuta la sorte capitale e le spese sostenute dall’agente della Riscossione, anche per la notifica della cartella.
  • A differenza della Rottamazione Ter, vengono azzerati anche tutti gli interessi e l’aggio. E’ necessario dunque pagare solo la sorte capitale, le spese di notifica delle cartelle ed eventuali spese per procedure esecutive, se presenti.
  • A differenza del passato, nella nuova rottamazione, i soggetti che decadono dalla sanatoria non perdono il diritto a chiedere una nuova rateizzazione, nel rispetto dei limiti stabiliti a regime dell’art. 19, Dpr 602/1973.
  • Nella nuova definizione agevolata possono essere inclusi i carichi indicati in tutte le precedenti rottamazioni anche in caso di intervenuta inefficacia della stessa.

Dunque, un debitore che ha ancora in corso la rottamazione ter potrà abbandonare tale procedura per inserire il debito residuo nell’istanza da presentare entro la fine del mese di aprile. Nello specifico, le ultime rate della rottamazione ter scadono nei mesi di febbraio, maggio, luglio e novembre del 2023. Di conseguenza, tali soggetti potranno non pagare nulla il prossimo febbraio e trasmettere una nuova istanza con la rottamazione quater e beneficiando di un’ulteriore dilazione. 

Quando presentare domanda?

La relativa domanda va presentata entro il 30 aprile 2023.

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Consulenza Finanziaria

Proroga Bonus Pubblicità e Contributi Diretti

Slitta la finestra per le prenotazioni del bonus per investimenti pubblicitari realizzati nel 2022 sulla stampa e le emittenti radio-televisive. 

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria con avviso del 21 dicembre comunica che i termini per la presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari realizzati nell’anno 2022 sono stati differiti al periodo 9 gennaio – 9 febbraio 2023 (anziché dal 1° al 31 gennaio 2023).

Si precisa che i soggetti che hanno presentato la “comunicazione per l’accesso” al bonus pubblicità per l’anno 2022 (da inviare tra il 1 e il 31 marzo del 2022, termine prorogato all’8 aprile 2022), per confermare la “prenotazione” devono inoltrare la “dichiarazione sostitutiva” dal 9 gennaio al 9 febbraio 2023.

Resta invariata la modalità per la presentazione del modello di dichiarazione sostitutiva telematica, che deve essere inviato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Domanda entro fine mese per beneficiare dei contributi diretti

Fino al 31 gennaio è attiva la piattaforma per la presentazione dei contributi diretti per il 2022 a favore delle imprese editrici di quotidiani, nazionali e diffusi all’estero, e di periodici nazionali. 

Possono accedere al contributo:

  • le cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici;
  • le imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro, per massimo cinque anni a decorrere dal 15 novembre 2016.
  • gli enti senza fini di lucro , ovvero le imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è interamente detenuto da tali enti;
  • le imprese editrici che editano quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche;
  • le imprese editrici di quotidiani italiani editi e diffusi all’estero o editi in Italia e diffusi perlopiù all’estero. 

I requisiti d’accesso sono disciplinati dal Dlgs 70/2017.

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Consulenza Finanziaria

Etichettatura ambientale degli imballaggi: al via l’obbligo dal 1° gennaio 2023

Debutta il 1° gennaio l’obbligo di etichettatura ecologica per gli imballaggi e da quella data non sarà più possibile immettere in commercio quelli che ne saranno privi.

Quelli già immessi in commercio, o provvisti di etichettatura alla data del 1° gennaio possono essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte (DI 228/2021).

Se la dimensione dell’imballaggio non permette l’inserimento delle informazioni si possono usare QR Code o App per fornire i dati necessari.

Quali sono le sanzioni?

Tale termine è l’esito di una serie di proroghe che si sono succedute dal 2020, l’ultima delle quali scade il prossimo 31 dicembre (articolo 11, comma 1, DI 228/2021).
L’eco etichetta è prevista dall’articolo 219, comma 5, Digs 152 /2006 (“Codice ambientale”) e la sua mancata osservanza è colpita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5mila a 25mila euro, prevista dall’articolo 261, comma 3 del medesimo testo.

Inoltre, Dm 360/2022 contiene apposite linee guida e aiuta le imprese nei nuovi adempimenti tesi a facilitare raccolta, riutilizzo, recupero e riciclaggio degli imballaggi, nonché a fornire una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali. Per questo, sugli imballaggi destinati al consumatore devono esserci anche le indicazioni per aiutarlo nella raccolta differenziata.

Le informazioni che devono essere inserite sull’etichetta sono:

  • il tipo di imballaggio (descrizione scritta per esteso o rappresentazione grafica);
  • l’identificazione del materiale usato (con una codifica alfanumerica ai sensi della Decisione 97/129/CE), integrata eventualmente con l’icona prevista ai sensi della UNI EN ISO 1043-1:2002 (imballaggi in plastica), oppure ai sensi della CEN/CR 14311:2002 (imballaggi in acciaio, alluminio e plastica);
  • la famiglia del materiale di riferimento e l’indicazione sul tipo di raccolta (se differenziata o indifferenziata)  

oppure

  • indicazione sul tipo di raccolta (se differenziata o indifferenziata) e, nel caso si tratti di raccolta differenziata, indicazione del materiale di riferimento.

A ogni materiale il suo colore

Inoltre, ogni materiale ha il suo colore: blu per la carta, marrone per l’organico, giallo per la plastica, turchese per i metalli, verde per il vetro e grigio per l’indifferenziato.

Per identificare e classificare il contenitore, i produttori devono indicare la natura sia dei materiali di imballaggio utilizzati sia degli ulteriori obblighi di marcatura previsti per gli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile (articolo 182-ter, comma 6, lettera b), DIgs 152/2006) che, opportunamente etichettati, sono raccolti e riciclati insieme ai rifiuti organici.

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Ecco le principali novità del 2023: dagli avvisi bonari ai mutui

AVVISI BONARIControlli automatizzati con mini sanzione al 3%

Tregua fiscale per gli avvisi bonari ricevuti dai contribuenti per gli errori emersi dai controlli automatizzati del Fisco.
I contribuenti potranno definire con modalità agevolate le somme dovute e contestate bonariamente dall’amministrazione finanziaria e relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.

Ma attenzione, per queste somme dovute il termine di pagamento non deve essere ancora scaduto alla data di entrata in vigore del 1 gennaio 2023, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a questa data.
Per la definizione agevolata sarà necessario versare le imposte e i contributi previdenziali dovuti, accompagnati dagli interessi e dalle somme aggiuntive, nonché dalle sanzioni ultra ridotte al 3% contro il 30% ridotto a un terzo.

ERRORI FORMALIIrregolarità sanate con 200 euro

Sanabili anche irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, comunque che non rilevano nella determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento di questi tributi, sempre che commesse fino al 31 ottobre 2022.

Per chiudere il conto e rimuovere l’errore meramente formale si dovrà pagare una somma a forfait di 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.

RAVVEDIMENTO SPECIALE – Rate con interessi al 2% annuo

Chance ravvedimento speciale per tutti i tributi amministrati dalle Entrate e che riguardano dichiarazioni 2022 relative ai redditi del 2021 e a periodi d’imposta precedenti.
Per accedere al nuovo ravvedimento in deroga a quello ordinario si dovrà versare un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti. Il pagamento potrà essere rateizzato in 8 appuntamenti trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31 marzo 2023.

Su quelle successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo, come indicato da un correttivo approvato nel passaggio alla Camera.
La regolarizzazione è comunque possibile solo se le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, compresi gli avvisi bonari da controlli automatizzati.

ACCERTAMENTI – Sanzioni a un diciottesimo

Sanzioni ridotte, da un terzo a un diciottesimo del minimo per gli accertamenti con adesione.
Si possono sanare processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023, gli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili, nonché gli avvisi notificati entro il 31 marzo 2023.
Lo stesso taglio alle sanzioni a un diciottesimo è applicato anche agli atti di accertamento con adesione notificati al contribuente per gli inviti a comparire per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento.
Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale. La norma esclude qualsiasi forma di compensazione.

LITI PENDENTI – Definizione anche con le Dogane

La definizione agevolata delle liti pendenti riguarderà anche le controversie in cui è parte l’agenzia delle Dogane.
A questa novità introdotta nel cammino parlamentare si aggiunge anche il chiarimento che con il deposito della documentazione attestante l’adesione alla procedura e della copia dei versamenti dovuti entro il 10 luglio 2023, il processo è dichiarato estinto e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate, in relazione alle controversie pendenti in ogni stato e grado.

CONCILIAZINE – L’accordo riduce le penalità

In alternativa alla definizione agevolata delle controversie, si può optare entro il 30 giugno 2023 per un accordo conciliativo fuori udienza le controversie tributarie pendenti su atti impositivi in cui è parte l’agenzia delle Entrate.
E’ necessario sottoscrivere un accordo tra le parti nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.

All’accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge (invece del 40% o 50% del minimo, normalmente previsto secondo il grado di giudizio in cui interviene la conciliazione), gli interessi e gli eventuali accessori.

LITI IN CASSAZIONE – Premiata la rinuncia alla controversia

Un’altra sanatoria già contenuta nel Ddl di Bilancio entrato alla Camera riguarda la rinuncia agevolata, entro il 30 giugno 2023, alle controversie tributarie in cui è parte l’agenzia delle Entrate e che sono pendenti in Cassazione.
La rinuncia avviene mediante definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio.

Con la rinuncia agevolata si dispone il pagamento delle somme dovute per le imposte, gli interessi e gli accessori, ma con sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.

OMESSI VERSAMENTI – Niente sanzioni e interessi

Possibile regolarizzare l’omesso o carente versamento dei tributi amministrativi dalle Entrate in relazione a: rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza agli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, ma anche a seguito di reclamo o mediazione; importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali. La regolarizzazione richiede l’integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023, o in un massimo di venti rate di pari importo, e consente al contribuente di versare la sola imposta senza sanzioni e interessi.

STRALCIO 1.000 EURO – Cancellazione con l’ok dei Comuni

Restyling parlamentare per la cancellazione delle mini-cartelle fino al mille euro affidati alla riscossione dal 2000 al 2015.
Estesi di due mesi i termini in cui dovrà essere effettuata l’operazione: dal 31 gennaio si passa al 31 marzo 2023.

I crediti di competenza degli enti locali e degli enti previdenza privati saranno annullati solo se verrà adottata una delibera entro il 31 gennaio 2023, che andrà comunicata all’agente della riscossione e resa nota attraverso i siti istituzionali.
In ogni caso, l’annullamento automatico sarà limitato alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora ma non scatterà per il capitale dovuto per l’importo maturato come rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Per le sanzioni amministrative, incluse quelle per le multe stradali, l’annullamento riguarderà solo per gli interessi e non, invece, per le sanzioni e il rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica, che dovranno comunque essere pagate dal debitore.

ROTTAMAZIONE CARTELLE – Lo sconto si estende anche all’aggio

Nuova rottamazione delle cartelle estesa anche alle multe stradali, ma in questo caso lo sconto riguarderà gli interessi e l’aggio.
Con le modifiche introdotte in Parlamento, la manovra prevede infatti che la definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022 sia estesa alle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributari o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, comprese le sanzioni per violazioni del codice della strada, ma limitatamente agli interessi e all’aggio.

CRIPTO VALUTE – Sanatoria sui redditi

La manovra 2023 interviene sulle cripto valute sia nel definire le regole di tassazione, sia introducendo una sanatoria per tutti i contribuenti che non hanno indicato in dichiarazione il possesso di cripto attività, nonché i redditi che possono essere derivati da queste.
Per aderire alla regolarizzazione delle cripto valute detenute fino al 31 dicembre 2021 i contribuenti dovranno presentare una domanda di emersione sulla base di un modello ad hoc e delle regole che saranno fissate dall’agenzia delle Entrate nei prossimi mesi.

La comunicazione dovrà essere accompagnata dal versamento della sanzione per l’omessa indicazione dei dati nei quadri della dichiarazione.
Se poi il contribuente dovesse aver conseguito un reddito dal possesso delle cripto attività emerse, sarà tenuto anche al versamento di un’imposta sostitutiva in misura pari al 3,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo.

SOCIETA’ SPORTIVE – Iva e ritenute versabili in 60 rate

Una scialuppa di salvataggio per recuperare e scaglionare i versamenti già sospesi di Iva e ritenute per le federazioni e le società sportive dilettantistiche e professionistiche, compresi club della serie A di calcio.
La scadenza dei versamenti è stata fissata dalla manovra al 29 dicembre 2022 saldando in unica soluzione o frazionando il conto in 60 rate con le prime tre da corrispondere sempre entro il 29 dicembre 2022 (le successive rate mensili sono dovute entro l’ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023).

Il tutto versando anche una sanzione aggiuntiva del 3% sulle somme complessivamente dovute, da versare, per intero, contestualmente alla prima rata.

BONUS PSICOLOGO IMPORTO PIU’ CHE RADDOPPIATO

Arriva la stabilizzazione il bonus psicologo che era stato previsto dal decreto Milleproroghe dello scorso anno. L’importo massimo ottenibile sale da 600,00 Euro (per i soggetti con Isee più basso) a 1.500,00 Euro.

A fronte di questo doppio intervento, però, ci saranno meno risorse a disposizione rispetto ai 25 milioni messi in campo per il 2022. Per il 2023 la manovra destina alla misura 5 milioni che crescono a 8 milioni dal 2024. Resta ferma la condizione che il contributo non spetta alle persone con Isee superiore a 50 mila Euro

CONTANTE – LA SANZIONE SCATTA DA 5 MILA EURO

Tetto più alto per i pagamenti in contante. Dal 1° gennaio 2023 la manovra porta il limite massimo di utilizzo del cash per regolare i pagamenti a 4.999,99 Euro. In sostanza, da 5 mila Euro in poi il comportamento diventa sanzionabile. Si realizza in questo modo un innalzamento della soglia attualmente in vigore, che è pari ad 1.999,99 Euro.

POS – RIFIUTO CON DOPPIA SANZIONE

Resta la doppia sanzione senza limiti sui mancati pagamenti con il Pos (fissa da 30 euro più una variabile dal 4% del valore della transazione). Il passaggio parlamentare della manovra fa dietro front sulla soglia dei 60 euro da cui sarebbero scattate le sanzioni e stabilisce un percorso di confronto tra associazioni di categoria e operatori dei servizi di pagamento per arrivare ad un taglio dei costi sulle transazioni fino a 30 euro. Senza intesa, scatterà un contributo a carico degli operatori dei servizi di pagamento che andrà ad alimentare un fondo per la riduzione dei costi.

MUTUI – POSSIBILE PASSARE DAL VARIABILE AL FISSO

Possibile rinegoziare a condizioni predefinite un mutuo a tasso variabile, stipulato o accollato entro il 2022, per l’acquisto o la ristrutturazione di un’abitazione e trasformarlo a tasso fisso. Il mutuo deve avere importo originario non superiore a 200 mila Euro e al momento della domanda di rinegoziazione il richiedente deve avere un Isee non superiore a 35 mila Euro e non aver pagato le rate in ritardo (salvo diverso accordo tra le parti).

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Fondo per il sostegno alla transizione industriale

L’obiettivo del fondo per il sostegno alla transizione industriale è favorire l’adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici.

A chi è rivolto?

L’intervento è rivolto alle imprese, di qualunque dimensione, con particolare riguardo a quelle che operano in settori ad alta intensità energetica, quali ad esempio fonderie, acciaierie, cartiere, ceramiche, cementerie.

In particolare, progetti dovranno avere spese totali tra 3 e 20 milioni di euro ed essere avviati dopo la presentazione della domanda di accesso al Fondo e realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo con una sola proroga di 12 mesi.

Cosa finanzia?

  • La realizzazione di investimenti per l’efficientamento energetico, per il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate;
  • il cambiamento del processo produttivo attraverso l’implementazione di soluzioni e tecnologie atte a consentire una maggiore efficienza energetica ovvero attraverso il riciclo e il riuso di materiali produttivi, di materie prime e riciclate.

La presentazione delle domande sarà a sportello.

Hai bisogno di assistenza per la presentazione della domanda?

Omnia Consulting Italia può rappresentare il consulente ideale per aiutarvi nella presentazione della domanda, nella gestione di procedure complesse come questa e a rimanere aggiornati sulle novità in ambito fiscale, finanziario e legale.

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Agevolazioni per la transizione ecologica e circolare

L’incentivo sostiene con agevolazioni finanziarie la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nell’ambito delle finalità di transizione ecologica e circolare del Green New Deal italiano.

Il Green New Deal è un programma di interventi per l’aumento della sostenibilità ambientale, l’efficientamento energetico e l’innovazione tecnologica in un’ottica di resilienza economica, realizzato in coerenza con il Green Deal europeo.

Le agevolazioni verranno concesse sotto forma di finanziamento agevolato o sotto forma di contributo a fondo perduto.

Quali sono i progetti ammissibili?

L’intervento sostiene progetti coerenti con gli ambiti di intervento del Green New Deal italiano, con particolare riguardo agli obiettivi di:

  • decarbonizzazione dell’economia
  • economia circolare
  • riduzione dell’uso della plastica e sostituzione della plastica con materiali alternativi
  • rigenerazione urbana
  • turismo sostenibile
  • adattamento e mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico

Quali sono le spese sostenibili?

Nel caso delle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale:

  • il personale dell’impresa proponente, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario;
  • gli strumenti e le attrezzature;
  • i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l’attività del progetto di ricerca e sviluppo;
  • le spese generali relative al progetto;
  • i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.

Nel caso delle attività di industrializzazione:

  • all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali che riguardino macchinari, impianti e attrezzature, ivi compresi i programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei predetti beni materiali;
  • all’acquisizione di immobilizzazioni immateriali relative a brevetti di nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, know-how o altre forme di proprietà intellettuale, diritti di licenza di sfruttamento o di conoscenze tecniche anche non brevettate, che devono essere ammortizzabili, utilizzate esclusivamente nelle unità produttive destinatarie delle agevolazioni, acquistate a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente, e devono figurare nell’attivo di bilancio dell’impresa per almeno tre anni;
  • all’acquisizione di servizi di consulenza, prestati da consulenti esterni, di natura non continuativa o periodica, e comunque diversi dai costi di esercizio ordinari dell’impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.

Chi sono i beneficiari?

La misura si rivolge a imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria e centri di ricerca, che presentano progetti singolarmente o in forma congiunta.

I programmi congiunti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l’accordo di partenariato.

Quando presentare la domanda?

Le imprese possono presentare la domanda esclusivamente on line, a partire dal 17 novembre 2022, anche in forma congiunta, dal lunedì al venerdì (ore 10.00-18.00).

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Bonus bar, ristoranti e piscine: domande da martedì al 6 dicembre

Trascorso il termine per la presentazione delle domande, l’Agenzia delle Entrate suddividerà i finanziamenti disponibili per il contributo stabiliti dal Dl n.73/2021. L’importo del contributo per ciascuna impresa sarà pari al minore tra la somma determinata a seguito della ripartizione e quella residua di aiuti ancora fruibili, determinata in base all’ammontare di aiuti in regime “de minimis” riportato nella domanda. Il contributo sarà accreditato direttamente sul conto corrente indicato dal beneficiario nell’istanza.

Chi sono i beneficiari?

Possono richiedere il contribuito le imprese che esercitano come attività prevalente una di quelle individuate dai codici ATECO 2007:

  • 56.10 (ristoranti),
  • 56.30 (bar);
  • 93.11.2 (gestione di piscine);
  • 56.21 (catering per eventi);
  • 96.09.05 (organizzazione di feste e cerimonie).

E’ necessario che abbiano subito nell’anno 2021 una riduzione dei ricavi di almeno il 40% rispetto a quelli del 2019.

Per le imprese costituite nel corso del 2020 la riduzione del 40% è determinata tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021 rispetto all’ammontare medio mensile dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita Iva.Inoltre, le imprese devono essere regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese alla data di presentazione della domanda e devono avere sede legale o operativa ubicata in Italia.

Quando presentare la domanda?

L’istanza può essere trasmessa – a cura del richiedente o di un intermediario delegato alla consultazione del Cassetto fiscale o al servizio di consultazione delle fatture elettroniche nel portale “Fatture e corrispettivi” o sulla base di specifica delega – a partire dal 22 novembre al 6 dicembre 2022. Nello stesso periodo è possibile, in caso di errore, presentare una nuova richiesta, in sostituzione di quella precedentemente inviata.

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Bonus beni strumentali ordinari

Rientrano nel credito d’imposta tutti gli investimenti in beni strumentali nuovi ordinari, cioè diversi da quelli indicati negli allegati A e B della legge 232/2016, strumentali all’attività d’impresa o di arte o professione e destinati a strutture produttive con sede nel territorio dello Stato

  • A titolo esemplificativo e non esaustivo, il credito di imposta spetta per l’acquisto di:
  • mobili;
  • arredi;
  • macchinari;
  • computer;
  • stampanti;
  • software non 4.0;
  • programmi informatici.

A quanto ammonta il bonus?

Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (ovvero 30 giugno 2023 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31 dicembre 2022) il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo del bene, nel limite massimo di costi ammissibili pari a:

  • 2 milioni di euro per i beni materiali;
  • 1 milione di euro per i beni immateriali.

Chi può beneficiarne?

Il credito d’imposta per beni strumentali nuovi ordinari spetta:

  • Alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito;
  • Agli esercenti di arti e professioni.

Quali sono le scadenze?

In base alla normativa attualmente vigente le imprese possono avvalersi del bonus per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30 giugno 2024, se entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

  • Per quanto riguarda i nuovi investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 (non prenotati nel 2022), secondo l’attuale disciplina, non è previsto nessun beneficio.
  • Per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 in 3 quote annuali di pari importo a partire dall’anno di entrata in funzione (codice tributo “6935”).
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Bonus Design e Creazione Estetica

Per le attività di design e ideazione estetica, previste dal comma 202 della legge di Bilancio 2020, il credito è riconosciuto fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 in misura pari al 10%, nel limite massimo di 2 milioni, mentre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (2024, per i soggetti “solari”) e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni (nuovo comma 203-quater dell’art. 1, legge n. 160/2019).

Quali sono le spese ammissibili?

Ai sensi dell’art. 4, comma 1, D.M. 26 maggio 2020, si considerano attività ammissibili al credito d’imposta i lavori di design e ideazione estetica (diversi da quelli svolti nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo e di innovazione tecnologica), finalizzati ad innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali, quali, ad esempio:

  • le caratteristiche delle linee;
  • dei contorni, dei colori;
  • della struttura superficiale;
  • degli ornamenti.

Nell’ambito del design e dell’ideazione estetica si riepilogano caratteristiche ed entità del bonus innovazione:

  • Costo del lavoro dei dipendenti, parasubordinati o autonomi impiegati direttamente nelle attività di design;
  • Quote di ammortamento, costi di leasing e di affitto di beni mobili utilizzati direttamente nell’attività di design;
  • Spese per la realizzazione dell’esterno di attività di design;
  • Spese di consulenza per la realizzazione di progetti di design;
  • Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi concernenti l’attività di design.

Chi sono i beneficiari?

Il credito d’imposta è rivolto a:

  • Società di capitali;
  • Società di persone;
  • Persone fisiche;
  • Stabili organizzazioni di aziende residenti.

Quando presentare la domanda?

La nuova discoplina delle spese di ricerca e sviluppo decorre dai bilanci in corso al 31 dicembre 2020.