beni strumentali ordinari

Bonus beni strumentali ordinari

Bonus beni strumentali ordinari

Rientrano nel credito d’imposta tutti gli investimenti in beni strumentali nuovi ordinari, cioè diversi da quelli indicati negli allegati A e B della legge 232/2016, strumentali all’attività d’impresa o di arte o professione e destinati a strutture produttive con sede nel territorio dello Stato

  • A titolo esemplificativo e non esaustivo, il credito di imposta spetta per l’acquisto di:
  • mobili;
  • arredi;
  • macchinari;
  • computer;
  • stampanti;
  • software non 4.0;
  • programmi informatici.

A quanto ammonta il bonus?

Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (ovvero 30 giugno 2023 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31 dicembre 2022) il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo del bene, nel limite massimo di costi ammissibili pari a:

  • 2 milioni di euro per i beni materiali;
  • 1 milione di euro per i beni immateriali.

Chi può beneficiarne?

Il credito d’imposta per beni strumentali nuovi ordinari spetta:

  • Alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito;
  • Agli esercenti di arti e professioni.

Quali sono le scadenze?

In base alla normativa attualmente vigente le imprese possono avvalersi del bonus per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30 giugno 2024, se entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

  • Per quanto riguarda i nuovi investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 (non prenotati nel 2022), secondo l’attuale disciplina, non è previsto nessun beneficio.
  • Per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 in 3 quote annuali di pari importo a partire dall’anno di entrata in funzione (codice tributo “6935”).

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